28 Apr Revisione legale: quando scatta l’obbligo per le SRL
A seguito delle novità introdotte dall’articolo 379 del Dl n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) che ha modificato l’art. 2477 c.c. è opportuno riepilogare quali circostanze rendono necessaria la nomina di un organo di controllo o di un revisore legale.
1. Presupposti per la nomina
Per le società a responsabilità limitata (S.r.l.), l’art. 2477 del Codice Civile, consente nell’atto costitutivo di prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Tuttavia, tale possibilità diviene un obbligo in presenza quando la società:
- rientra tra quelle tenute per legge alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- abbia superato per due esercizi consecutivi anche solo uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- quando siano occupati in media durante l’esercizio 20 dipendenti.
Per le società per le quali il dovere di nomina si inneschi per il superamento dei limiti di cui al punto 3), l’obbligo viene meno nel caso in cui per tre esercizi consecutivi non abbia nuovamente superato tali limiti.
Diversamente, per la Società per azioni l’art. 2409 -bis del Codice civile stabilisce che è la stessa sia essere sempre soggetta alla revisione legale dei conti ad opera di un revisore o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito albo, ad eccezione delle sole società che non redigono un bilancio consolidato, in questo caso, infatti, lo statuto societario può prevedere che tale funzione venga svolta dal Collegio Sindacale.
2. Adempimenti e conseguenze per la mancata nomina
Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio in cui vengono superati i limiti previsti dall’art. 2477 c.c., l’assemblea provvede alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, dandone comunicazione al Registro delle Imprese.
In caso di omissione, alla nomina provvederà d’ufficio il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese. Da ciò ne deriva un notevole svantaggio per la società, alla quale viene preclusa la possibilità di scegliere personalmente il professionista (o professionisti) che dovranno assisterla in questo delicato adempimento.
Inoltre l’organo amministrativo potrà altresì essere esposto alle seguenti sanzioni:
- una sanzione amministrativa che va da 1.032,00 a 6.197,00 euro;
- una denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. per gravi e dannose irregolarità gestorie;
- la revoca;
- l’annullamento di alcuni atti societari.