FATTURE ELETTRONICHE CON SAN MARINO e FINE ESTEROMETRO

FATTURE ELETTRONICHE CON SAN MARINO e FINE ESTEROMETRO

CESSIONE DI BENI VERSO SAN MARINO

Lo scorso 1° ottobre è entrato in vigore il D.M. 21.06.2021 che contiene la disciplina (ai fini IVA) dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

È previsto un periodo transitorio dal 01.10.2021 al 30.06.2022 durante il quale entrambi gli operatori possono emettere i documenti in formato elettronico o utilizzare ancora il formato cartaceo; a decorrere dal 01.07.2022 la norma sarà a regime e le fatture potranno essere emesse solo in formato elettronico, salvo specifiche esclusioni di legge.
Le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi d’imposta residenti nei confronti di operatori economici sanmarinesi identificati nel territorio dalla Repubblica di San Marino, devono riportare il numero identificativo del cessionario sammarinese e vanno trasmesse tramite lo Sdi all’ufficio tributario di San Marino.

L’ ufficio tributario, una volta svolte le verifiche previste:

  • convalida la regolarità della fattura;
  • comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico. La fattura, una volta convalidata viene messa a disposizione del cedente italiano all’interno della propria area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”. Questi potrà visualizzare il documento elettronico inviato telematicamente e l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino.

Nel caso in cui entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non abbia convalidato la regolarità della fattura, l’operazione viene riqualificata come operazione imponibile e va assoggettata ad iva: l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi deve emettere nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

DATI DA INSERIRE IN FATTURA

Recentemente l’Ufficio Tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario composto dal 7 caratteri alfanumerici (2R4GTO8). Tale codice deve essere obbligatoriamente inserito nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, pena lo scarto della stessa.
Pertanto, ai fini della corretta compilazione della fattura elettronica l’operatore italiano dovrà riportare:

  • il numero identificativo del cessionario sanmarinese;
  • nel campo codice destinatario il codice “2R4GTO8”;
  • nel campo natura il codice N3.3.

Come detto, fino al 30.06.2022 è possibile per gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino emettere le fatture in formato cartaceo; dal 01.07.2022 invece tale facoltà sarà possibile solo per i soggetti non obbligati per legge all’emissione della fattura elettronica.

ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO

Gli acquisti di beni da parte di operatori economici nazionali presso soggetti residenti a San Marino devono essere assoggettati ad Iva: il Decreto 21.06.2021 disciplina gli adempimenti a carico degli operatori nazionali.
Le fatture elettroniche emesse da operatori economici identificati a San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino allo Sdi, che le recapita all’acquirente italiano il quale può visualizzale all’interno della propria area riservata del portale “fatture e corrispettivi”.
Nel caso di emissione della fattura elettronica con indicazione dell’ammontare dell’Iva dovuta dall’acquirente, l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario di San Marino. Quest’ultimo, entro 15 giorni, riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, che svolge il controllo sulle somme versate.
L’esito positivo del controllo è reso noto telematicamente sia all’ufficio tributario di San Marino che all’acquirente italiano il quale, da tale momento, può operare la detrazione dell’imposta.

Nel caso in cui la fattura elettronica emessa dall’operatore di San Marino non indichi l’ammontare dell’Iva dovuta l’operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite Sdi dovrà assolvere l’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 (reverse charge).


FATTURE ELETTRONICHE CON SOGGETTI ESTERI – 
ESTEROMETRO ADDIO DAL 2022

Dal 1° Gennaio del 2022 diremo addio all’Esterometro. I dati relativi alle cessioni di beni o servizi transfrontalieri dovranno essere trasmessi al Sistema di Interscambio direttamente tramite fattura elettronica, in questo modo:

  • fatture attive: dovrà essere prodotta una fattura elettronica di tipo TD01 (come per le fatture attive nazionali), con il destinatario che non sarà italiano ma estero;
  • fatture passive: continueranno a essere ricevute in modalità analogica. Il soggetto ricevente (acquirente italiano) dovrà farsi carico di generare un documento elettronico (autofattura xml) da trasmettere tramite SDI per l’integrazione Iva. Il documento in questione dovrà essere di una delle seguenti tipologie:
    • TD17, di integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
    • TD18, di integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
    • TD19, di integrazione/autofattura per acquisto di beni e servizi da non residenti (ex articolo 17, comma 2 del DPR 633/72).

Le trasmissioni dovranno essere effettuate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l’operazione o di effettuazione delle operazioni.

Studio commerciale Ricci & Associati
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info@studioricciroberto.it


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