02 Mar BONUS FACCIATE – LEGGE BILANCIO 2020
Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 si deve rilevare la presenza di una interessante agevolazione fiscale rappresentata dal cd. “Bonus Facciate”, introdotto dall’art. 1, c. 219-224 L. 160/2020.
La previsione agevolativa in esame nasce dalla volontà di incentivare interventi edilizi volti alla riqualificazione e al ripristino del decoro urbano.
IN COSA CONSISTE IL “BONUS FACCIATE”
In sintesi il bonus facciate consiste in una detrazione da operare sull’imposta lorda di un importo pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero ovvero al restauro delle facciate esterne degli edifici purché situati nelle zone individuate dalla legge.
La detrazione d’imposta viene ripartita su un arco temporale di dieci anni.
Soggetti ammessi
Possono beneficiare del bonus facciate tutti i contribuenti indipendentemente dalla tipologia di reddito prodotta, residenti o meno in Italia (persone fisiche e società).
Sono esclusi dall’agevolazione:
i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
Ad esempio non potranno usufruire del bonus facciate e, dunque, non potranno portare in detrazione i costi sostenuti per tali interventi, i soggetti aderenti al regime forfetario (art. 1, c. 54-89 L. 190/2014) in quanto quest’ultimi sono assoggettati ad imposta sostitutiva.
La citata esclusione non opera nel caso in cui i contribuenti sottoposti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, siano titolari di ulteriori e diversi redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo. In tal caso sarà utilizzabile il bonus facciate e la detrazione verrà operata sulla relativa imposta lorda.
Relazione con l’immobile oggetto di interventi
Possono fruire del bonus facciate i soggetti che:
– possiedono l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento ( diritto di abitazione, uso, usufrutto, superficie);
– detengono l’immobile in forza di contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato (purché regolarmente registrato) che abbiano ricevuto il consenso alla realizzazione dei lavori da parte del proprietario.
In questo caso è necessario che il titolo che giustifica la detenzione dell’immobile risulti da un atto registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del pagamento se anteriore.
Tale condizione rappresenta presupposto indefettibile per il godimento dell’agevolazione, la circolare dell’agenzia delle Entrate n. 2 /E specifica che la successiva regolarizzazione non sana il vizio e impedisce la detrazione.
– possono altresì usufruire della detrazione i familiari dei soggetti sopra indicati e i conviventi di fatto (nozione ai sensi della L. 76/2016) purché conviventi e che la convivenza si esplichi l’immobile su cui sono eseguiti i lavori di rinnovo o restauro, (anche se diversi dall’abitazione principale).
Altri casi particolari di soggetti ammessi al beneficio sono rappresentati dal:
– promissario acquirente dell’immobile, in presenza di contratto preliminare di vendita stipulato e registrato.
– colui che esegua lavori in proprio seppur con detrazione limitata alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali.
Presupposti oggettivi
- Ubicazione dell’immobile
Rientrano nel bonus facciate gli immobili di qualsiasi categoria che siano ubicati nella zona A o B dell’art. 2 del DM n. 1444/1968, rispettivamente:
– le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
– le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Sono esclusi dal bonus facciate tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.
- Tipologie di intervento
In via preliminare si rileva che il bonus facciate è escluso per quei lavori che vengano svolti durante la fase di costruzione dell’immobile. E’ escluso anche nel caso in cui la cui realizzazione implichi la demolizione e la ricostruzione dell’immobile, anche mantenendo la medesima volumetria, con lavori inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (articolo n. 3, comma, 1, lett. d Dpr n. 380/2001).
Tanto premesso, rientrano nel bonus facciate, come già anticipato, i lavori destinati al recupero o restauro della facciata esterna degli immobili di qualsiasi categoria catastale, in particolare gli interventi:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E del 14/02/2020 ha contribuito a delineare la nozione di facciata ai fini dell’applicazione del bonus, specificando che sono oggetto del beneficio gli interventi eseguiti su tutto l’involucro esterno visibile cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile.
Con la circolare citata, l’Agenzia delle Entrate ha specificato e rimarcato il requisito di visibilità che le facciate oggetto di intervento devono rispettare affinché possa operarsi la detrazione dei relativi costi.
Tale limitazione viene giustificata alla luce dello scopo perseguito dall’agevolazione, ossia di incentivare miglioramenti al decoro urbano.
Pertanto sarebbero estranei a tale scopo interventi su facciate non visibili, sul punto nella circolare si legge quanto segue:
“La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico”.
La puntualizzazione di cui sopra comporterà una serie di difficoltà di applicazione del bonus, sia nella qualificazione in termini di visibilità di una facciata sia nell’eventuale determinazione di costi detraibili in caso di intervento sul complessivo involucro esterno di un immobile, comprensivo di facciate visibili e non.
Detrazione
Il contribuente, beneficiario dell’agevolazione, potrà essere indifferentemente soggetto sia a IRPEF sia a IRES.
La L. 16072019 non prevede alcun limite massimo né in relazione alla spesa ammissibili né per la detrazione applicabile.
La detrazione avviene in ogni caso nella misura del 90% calcolato sull’intera spesa sostenuta dal singolo e distribuita in 10 quote annuali di uguale importo di imposta. Al riguardo si specifica che le spese dovranno essere sostenute nel corso dell’anno 2020.
Le spese dovranno essere documentate e conservate, in quanto da esibire se richieste dagli Uffici in sede di eventuali controlli, ( ad esempio le fatture e le ricevute del bonifico di pagamento, le abilitazioni amministrative se necessarie etc.)
Pagamenti
I soggetti assoggettati ad IRPEF (non titolari di reddito di impresa) sono tenuti a disporre il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale da cui risulti :
- la causale del versamento,
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
I soggetti titolari di reddito di impresa non sono vincolati al pagamento mediante bonifico in quanto, ai fini dell’accesso all’agevolazione, rileva il periodo di sostenimento della spesa e non il momento del pagamento, soggiacendo al principio di competenza.