Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo: la tua impresa ne può beneficiare?

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo: la tua impresa ne può beneficiare?

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo è un contributo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico volto a incentivare l’innovazione dei processi aziendali e la competitività nazionale delle imprese.

La Legge di Bilancio 2017  ha aumentano i benefici concessi alle imprese che investono in programmi di ricerca e sviluppo.

Il piano portato avanti dalle misure della Legge di Bilancio 2017 rientra nel progetto di Industria 4.0, con il quale il Governo punta all’innovazione dell’industria italiana e allo sviluppo tecnologico delle attività produttive.

Prima di addentrarci nelle agevolazioni previste occorre chiarire il concetto di “credito d’imposta”.

COS’E’ UN CREDITO D’IMPOSTA?

Il credito d’imposta è qualsiasi credito che il titolare detiene nei confronti dell’erario dello Stato.

Un credito d’imposta può essere utilizzato per compensare debiti o diminuire il carico delle imposte da versare, oppure in determinati casi può essere rimborsato in sede di dichiarazione dei redditi.

Tale misura è usata dallo Stato italiano per incentivare gli investimenti in innovazione tecnologica, per sostenere progetti di ricerca, aiutare le imprese che hanno subito danni in seguito ad eventi eccezionali.

Ora che tale concetto è stato chiarito, nei prossimi paragrafi si illustrerà il credito di imposta in ricerca e sviluppo.

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo dopo la Legge di Bilancio 2017


L’articolo 3 del D.L. 145/2013, più volte modificato successivamente, riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello incorso al 31 dicembre 2020”, un credito di imposta per investimenti in misura pari al 50% “delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”.

Sono destinatari dell’agevolazione:

  • tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano;
  • imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di ricerca e sviluppo in proprio o commissionano attività di ricerca e sviluppo;
  • imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di ricerca e sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero.

Con la Legge di Bilancio 2017 il credito d’imposta per ricerca e sviluppo è stato confermato e raddoppiato: l’aliquota sale al 50% per tutte le spese, a differenza delle disposizioni in vigore al 2016 che prevedevano il 25% di credito d’imposta per l’ammortamento di investimenti strumentali e del 50% per l’assunzione di personale qualificato.

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo vede ulteriormente incrementata la quota di spese agevolabili:

in base a quanto previsto dal testo definitivo della Legge di Bilancio, si passa dal precedente investimento massimo di 5 milioni di euro a 20 milioni di euro (con una spesa minima di 30 mila euro), cinque volte maggiore rispetto a quanto previsto dalla disciplina del credito d’imposta per ricerca e sviluppo del 2016.

Aliquota unica 50% e spese quadruplicate


La novità approvata con la Legge di Bilancio 2017 è di particolare rilevanza per quel che riguarda l’applicazione dell’aliquota unica del 50%: non più la differenza tra le spese sostenute per i beni strumentali (25%) e il personale altamente qualificato (50%).

Le tipologie di spesa agevolabili sono quattro, definite dal D.M. 27 maggio 2015 attuativo:

a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative;

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne

Saranno agevolate con l’applicazione del credito d’imposta al 50%, quindi, tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Per poter richiedere il credito d’imposta per ricerca e sviluppo bisogna indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del modello Unico.

Si ricorda inoltre che il credito d’imposta per ricerca e sviluppo può essere richiesto soltanto in compensazione, con la compilazione del modello F24, dal periodo d’imposta seguente a quello in cui sono state effettuate le spese in ricerca e sviluppo.

Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni e contributi quali:

  • Superammortamento e Iperammortamento;
  • Nuova Sabatini;
  • Patent Box;
  • Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE);
  • Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative;
  • Fondo Centrale di Garanzia.


I chiarimenti della risoluzione n. 46/E/2018


Con la recente risoluzione n. 46/E/2018 pubblicata il 22 giugno 2018, l’Agenzia delle entrate, rispondendo a un interpello presentato da un’impresa, coglie l’occasione per esprimersi sul tema.

L’Ufficio evidenzia che per potere accedere all’agevolazione devono sussistere il requisito della novità e il requisito del rischio finanziario (nonché d’insuccesso tecnico) che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Più in generale, è stato precisato che non costituiscono attività di ricerca e sviluppo, tra le altre:

  • le attività concernenti lo sviluppo di software applicativi e di sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti;
  • l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti;
  • la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti;
  • l’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;
  • la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso.

 

Studio commerciale Ricci & Associati
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