15 Giu Fattura elettronica carburante: le novità dal 1° Gennaio
Dal prossimo 1° luglio 2018 1° Gennaio 2019 la fatturazione elettronica farà il proprio debutto nel mondo delle cessioni di carburante, unitamente agli obblighi di pagamento tracciato dei rifornimenti.
L’Agenzia delle entrate ha emanato, lo scorso 30 aprile, la circolare n. 8/E per fornire alcuni chiarimenti su tali novità.
Cessione di carburanti e documentazione necessaria
L’anticipazione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1° luglio 2018 1° Gennaio 2019 riguarda le cessioni – effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva – di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.
L’emissione della fattura, in tale ambito, dovrà avvenire tramite il Sistema di Interscambio, secondo le modalità indicate dal provvedimento n. 89757 del 30 Aprile 2018.
L’obbligo, invece, non riguarda – ad esempio – le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via.
Per quanto riguarda il contenuto della fattura, tra gli elementi individuati come obbligatori, con specifico riferimento ai carburanti, non figurano la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati, come invece previsto per la c.d. “scheda carburante”.
È consentita l’emissione di un’unica fattura, entro il giorno 15 del mese successivo, riepilogativa delle cessioni di beni avvenute nello stesso mese, la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti.
La procedura è applicabile anche alle cessioni di carburante, purché le singole consegne siano accompagnate da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti del DDT (data, generalità del cedente e cessionario, descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti).
Non sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica per i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio (c.d. minimi) e per quelli che applicano il regime forfettario.
Sullo stesso argomento puoi anche leggere qui –> https://www.studioricciroberto.it/2018/05/22/acquisto-carburante-e-fatturazione-elettronica-dal-01-07-2018/
Cessione di carburanti
Oltre al vincolo della emissione di fattura elettronica, le cessioni di carburante saranno interessate da vincoli nelle modalità di pagamento, finalizzati ad ottenere la detrazione dell’Iva e la deduzione del costo.
Nonostante un testo normativo disallineato, la circolare ha utilmente sostenuto che la materia Iva e quella delle imposte dirette vadano trattate in modo omogeneo, riconoscendo valide le conclusioni raggiunte per entrambi i comparti impositivi.
I pagamenti accettati per la detrazione
Gli strumenti di pagamento diversi dal contante contemplati sono i seguenti:
- carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da qualsiasi operatore finanziari (anche non soggetto all’obbligo di comunicazione dei dati all’Amministrazione finanziaria);
- addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale;
- assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- strumenti di pagamento elettronico disponibili (come card, applicazioni per smartphone/tablet…) che consentono l’acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all’acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario.
Si pensi al seguente esempio:
- dipendente in trasferta con vettura aziendale;
- effettua rifornimento con carta a lui intestata (e non all’azienda);
- l’azienda rimborsa con strumento tracciato (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione).
I vincoli sul pagamento tracciato si applicano anche quando, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avviene in un momento diverso rispetto alla cessione.
È questo il caso delle carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting“, o degli ulteriori sistemi che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica della carta, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.
PROROGA AL 1° GENNAIO 2019
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga, dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019, il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.
Il rinvio degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante non dovrebbe far venir meno la possibilità, per i distributori che si siano attrezzati tecnologicamente entro il 30 giugno 2018, di emettere fattura elettronica su base facoltativa o su richiesta del cliente.
Per chi non intendesse gestire gli acquisti con la fattura elettronica, però, continuerà ad essere ammesso l’utilizzo della scheda carburante oppure l’esclusivo utilizzo di carte di credito, bancomat o di altre carte prepagate laddove questa modalità rappresenti solamente l’alternativa all’adozione della scheda carburante.
La proroga definita dal Governo non sembra incidere, tuttavia, su due ulteriori obblighi la cui entrata in vigore è prevista il 1° luglio 2018, vale a dire:
- l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni dei subappaltatori che operano in una filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la Pubblica Amministrazione;
- la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di carburante da utilizzare come carburanti per motori.
Inoltre, resta ferma dal 1° luglio 2018 la necessità di effettuare il pagamento per gli acquisti di carburante per autotrazione utilizzando mezzi “tracciabili” quali carte di credito, carte di debito, bonifici, assegni o l’addebito diretto su conto corrente sia ai fini della documentazione del costo che ai fini della detrazione dell’IVA.
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