05 Apr PARTECIPAZIONI A TEMPO O AUTOESTINGUIBILI
Dalla prassi delle società e dagli orientamenti notarili emerge una nuova figura di partecipazione societaria a tempo o auto-estinguibile.
Si tratta di particolari categorie di azioni o quote che si estinguono automaticamente al verificarsi di un certo evento o allo scadere di un certo termine.
Tale caratteristica temporale può riguardare solo un numero limitato di partecipazioni e non tutte le azioni di S.p.A. o quote di S.r.l.; diversamente, infatti, si darebbe vita a una vera e propria causa di scioglimento della società.
Tali partecipazioni possono essere emesse da una qualsiasi S.p.A.; inoltre, poiché la temporaneità è una caratteristica afferente non al socio ma alla partecipazione azionaria, il carattere delle temporaneità non decade con il trasferimento del titolo, ma si trasferisce con esso.
Per le S.r.l., invece, la possibilità di emettere categorie di quote con diritti diversi è concessa alle S.r.l. PMI innovative; mentre, nel caso di S.r.l. ordinarie, sembrerebbe possibile attribuire il carattere della temporaneità della partecipazione in veste di diritto particolare del socio. Però, poiché tale attribuzione attiene al socio e non è incorporata alla partecipazione esso si estingue in caso di trasferimento.
Il vantaggio principale dell’emissione di tali partecipazioni temporanee è permettere alla società di raccogliere capitale di rischio per il tempo necessario a finanziare l’avvio di una attività d’impresa o un certo progetto imprenditoriale.
Nel momento in cui si verifica la scadenza del termine o si verifica l’evento causa di estinzione, si dovrebbe procedere con la cessazione del rapporto partecipativo; in particolare, l’estinzione della partecipazione può anche non essere accompagnata da alcun diritto di liquidazione.
Fonti:
– Assonime: Il Caso 6/2023 – Le partecipazioni a tempo o auto-estinguibili
– Eutekne.info – Confermata la legittimità delle partecipazioni a tempo