05 Dic FORFETTARIO ALLARGATO 2023: novità in vista?
Cosa prevede il Ddl di bilancio al vaglio della Camera
Per l’anno 2023, stando al disegno di legge di Bilancio trasmesso alla Camera per la conversione, il regime forfettario subirà alcune variazioni.
Le principali modifiche verteranno su due fronti: quello dell’accesso al regime e quello della permanenza nello stesso.
Il primo si riferisce all’innalzamento della soglia di ricavi e compensi fissata per l’ingresso al regime agevolato, che subirà un incremento da 65mila a 85mila euro.
La seconda novità di rilievo è la modifica delle regole che determinano la permanenza nel regime. In caso di ricavi o compensi di ammontare compreso tra 85.001 euro e 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo. Se, invece, i ricavi o i compensi superano il limite di 100mila euro il regime con imposta al 15% cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui si verifica lo sforamento.
L’incremento della soglia di ricavi o compensi a 85mila euro e le nuove regole per l’uscita dal regime dovrebbero essere destinate ad entrare in vigore dal 2023. Entrata in vigore che, però, è «subordinata al rilascio di una specifica misura di deroga da parte delle competenti autorità europee», come si legge nella relazione illustrativa che accompagna la Manovra.
Invariata rimane l’aliquota del 15% dell’imposta unica prevista dal regime fiscale, sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Non sono previste inoltre modifiche anche sul calcolo delle spese legate all’esercizio dell’attività.
A tal proposito è opportuno ricordare che i contribuenti che godono del regime forfettario continueranno a non poter dedurre le spese legate all’attività, ad esclusione delle sole spese dei contributi previdenziali.
Si applicherà sempre un calcolo a forfait, ossia, applicando il coefficiente di reddittività (ad es. per i professionisti è individuato al 78%) ai compensi, la cui differenza viene considerata come spese e non concorre al calcolo delle imposte.
Ad esempio, immaginando che un professionista abbia in un anno solare percepito compensi per 20mila euro, il reddito imponibile sarà pari a 15.600 euro. Dal reddito così determinato sono deducibili il contributo soggettivo e quello di maternità versati nel periodo d’imposta. Sottratti tali contributi, si calcolano le imposte da pagare applicando l’aliquota fissa del 15%.
Non subiscono modifiche neppure le diverse cause di esclusione dal regime che per completezza richiamiamo:
- aver sostenuto spese, per un ammontare complessivo pari o superiore a 20mila euro, per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti.
- sono esclusi coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30mila euro.
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari.
- il professionista che controlla (direttamente o indirettamente) una Srl se le due attività – quella della società controllata e quella del professionista autonomo – sono correlate.
- chi fattura prevalentemente per il datore di lavoro con il quale è in corso un rapporto di lavoro dipendente (o ad esso assimilato) o per il quale si è lavorato, sempre nell’ambito di un rapporto subordinato, nei due anni precedenti (ad eccezione di coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni).
Infine per i contribuenti forfettari permane l’esonero dal versamento dell’Iva.