07 Dic Come aprire un’attività di commercio elettronico
Un’attività di commercio elettronico (e-commerce online), se non effettuata da persone fisiche, ma realizzata da imprese a fini di lucro e non in via occasionale, si configura come attività commerciale a tutti gli effetti. Quindi, per gli adempimenti di legge, è necessario far riferimento alle norme sul commercio.
Occorre quindi costituire un’impresa, in forma individuale o societaria, compiendo i seguenti passi :
- richiedere la partita Iva tramite le apposite comunicazioni;
- provvedere all’apertura della posizione presso il Registro delle Imprese;
- presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per commercio elettronico, che ha efficacia immediata, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP del Comune dove sarà la sede).
Questo va fatto sia che si tratti di vendita online al dettaglio (BtoC), quindi diretta al consumatore finale, sia in caso di vendite online all’ingrosso (BtoB).
Adempimenti fiscali
Da un punto di vista fiscale, in primis occorre anche individuare il regime contabile adeguato all’attività che si andrà a svolgere, oltre alla richiesta della partita Iva.
Per l’apertura della posizione Iva viene utilizzato il modello AA7/10 o AA9/12, a seconda che si tratti di una impresa o di una ditta individuale.
I modelli vanno compilati indicando :
- i dati identificativi del soggetto d’imposta e del rappresentante o titolare;
- la sede legale e operativa;
- il codice Ateco 47.91.10 “Commercio al dettaglio di prodotti via internet” e la sezione dedicata per l’attività di commercio elettronico. Riportare qui l’indirizzo del sito web (indicando se si tratta di un sito proprio oppure di uno ospitante, come nel caso di vendita tramite Amazon) e il provider.
E’ inoltre consigliabile compilare il quadro I (“Altre informazione in sede di inizio attività”) dei suddetti modelli, indicando il volume presunto di acquisti e vendite, relativamente alle operazioni intracomunitarie.
In tal modo l’impresa verrà automaticamente iscritta negli archivi VIES dell’Agenzia delle Entrate e sarà possibile compire operazioni intracomunitarie. Diversamente sarà possibile adempiere a tale comunicazione anche in seguito, sempre in modalità telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Cosa deve contenere la SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività
La nuova modulistica SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi del Decreto Legislativo n. 222/2016 deve contenere :
- la scheda anagrafica, riportante i dati anagrafici dell’impresa, del titolare o legale rappresentante ed eventualmente del soggetto delegato in caso di conferimento di procura.
In questa sezione occorre specificare i dati dell’intervento, ovvero “inizio attività di commercio elettronico di…” specificando il settore merceologico; - la segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di vendita per corrispondenza, tramite televisione e altri sistemi di comunicazione (compreso il commercio online) è il fulcro delle comunicazioni necessarie per l’avvio dell’attività.
Va indicato in particolare se esiste un magazzino presso il quale viene stoccata la merce in attesa di essere venduta. Indicare inoltre il sito web, la modalità di vendita (se al dettaglio oppure congiunta dettaglio e ingrosso), e il settore merceologico, alimentare o non alimentare.
Settore Alimentare
Nel caso di settore alimentare occorre allegare anche la NIA sanitaria che il SUAP del Comune provvederà ad inoltrare all’ASUR competente.
Per il commercio al dettaglio elettronico di generi alimentari occorre essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal’art. 71 comma 6 del d. LGS. 26/03/2010 n. 59 e specifiche disposizioni regionali ovvero:
- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e bevande;
- aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non consecutivi, nell’ultimo quinquennio, l’attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione alimenti e bevande;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non consecutivi, nell’ultimo quinquennio presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se si tratta di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS;
- avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo e di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana;
- essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
- iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio);
- aver superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro);
- aver superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro).
Diversamente, qualora il titolare non sia in possesso dei requisiti professionali, può nominare un preposto in possesso dei medesimi.
Settore non alimentare
Per quanto riguarda invece il commercio al dettaglio elettronico di generi non alimentari occorre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, in particolar modo l’assenza di fallimenti e di condanne penali.
Nel caso di società tali requisiti devono essere posseduti anche dagli eventuali altri soci.
Adempimenti assicurativi e previdenziali
L’esercizio di una attività di commercio elettronico richiede di provvedere agli obblighi assicurativi e previdenziali, presso l’INPS (gestione commercianti) e l’INAIL, propri, dei familiari coadiutori e/o degli eventuali soci operativi.