EMERGENZA CORONAVIRUS : Provvedimenti e Situazione attuale

EMERGENZA CORONAVIRUS : Provvedimenti e Situazione attuale

Premessa Coronavirus (Covid-19)

L’inizio del 2020 ha visto il diffondersi del SARS-Cov-2 (precedentemente 2019-nCoV) virus appartenente alla famiglia dei Coronavirus (come la Sindrome respiratoria acuta grave SARS), identificato per la prima volta nella città di Wuhan in Cina a dicembre 2019.

In particolare, la malattia provocata dal nuovo Coronavirus è chiamata con il nome “COVID-19” (dove “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e “19” indica l’anno in cui si è manifestata), come annunciato l’11 febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al virus, dal Direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

In Italia il primo caso di Coronavirus è stato confermato dall’Istituto Spallanzani di Roma il 30 gennaio e si trattava di una coppia di turisti cinesi, ricoverati in isolamento e dichiarati guariti Il 26 febbraio.

Successivamente il primo caso di trasmissione secondaria si è verificato a Codogno, Comune della Lombardia in provincia di Lodi, il 18 febbraio 2020.

Il numero dei contagi e la diffusione territoriale del COVID-19 sono cresciuti esponenzialmente di giorno in giorno.
Ad oggi le zone maggiormente colpite per numero di contagi sono le Regioni del Nord Italia, tra cui l’Emilia Romagna, e nel Centro la regione Marche. In questa regione, soprattutto in rapporto alla popolazione, si registra un picco eccezionale nella provincia di Pesaro e Urbino, ed in particolare nella città di Pesaro.

Misure di contenimento

Il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per 6 mesi  dalla  data  del provvedimento,  lo  stato  di emergenza   in   conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

In seguito si è assistito, con l’emanazione di consecutivi provvedimenti normativi, all’adozione di misure di contenimento della crisi sanitaria di crescente rigidità e ristrettezza.

Con il primo D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 (abrogato da D.L. 25 marzo salvo artt. 3 c. 6 bis e art. 4), il Governo aveva imposto misure per il divieto di accesso e allontanamento nei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

La “Zona Rossa” era inizialmente circoscritta ai seguenti Comuni:

Nella Regione Lombardia:

  1. Bertonico;
  2. Casalpusterlengo;
  3. Castelgerundo;
  4. Castiglione D’Adda;
  5. Codogno;
  6. Fombio;
  7. Maleo;
  8. San Fiorano;
  9. Somaglia;
  10. Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:

  1. Vo’

Successivamente sono stati emanati cinque Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi:
– DPCM del 25 febbraio 2020,
– DPCM del 1° marzo 2020,
– DPCM del 4 marzo 2020,
– DPCM dell’8 marzo 2020,
– DPCM del 9 marzo 2020 “#Iorestoacasa”
– DPCM dell’11 marzo 2020, che ha chiuso le attività commerciali non di prima necessità
– DPCM del 22 marzo

Tra questi i provvedimenti di maggior impatto:

DPCM del 9 marzo, definito #Iorestoacasa. Il provvedimento ha limitato gli spostamenti delle persone, bloccato le manifestazioni sportive, sospeso in tutto il Paese, l’attività didattica nelle scuole e nelle università fino al 3 aprile. Mentre la Provincia di Pesaro e Urbino era stata già sottoposta a misure restrittive dal DPCM dell’8 Marzo.

DPCM dell’11 marzo, che ha sospeso sull’intero territorio nazionale lo svolgimento della maggior parte delle attività commerciali e produttive.

Il DPCM del 22 marzo ha poi segnato una nuova stretta sulle misure di sicurezza poiché:

☛  ha ristretto ulteriormente il novero delle attività produttive industriali e commerciali di beni e servizi di cui è consentita la prosecuzione. In breve, è stata disposta la sospensione di tutte le attività appartenenti a settori non strategici, diversi ad esempio da quello alimentare o farmaceutico, individuando le attività consentite tramite codice ATECO;

☛  ha imposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Divieto che si aggiunge alle ristrettezza imposte dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 Marzo.

Da ultimo, con un Comunicato stampa emesso all’esito del Consiglio dei Ministri n. 38 del 24 marzo è stata anticipata l’approvazione di un nuovo Decreto Legge, di riordino delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Secondo quanto comunicato il testo prevede che, al fine di contenere i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, mediante decreti o ordinanze, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 una o più tra le misure previste dal decreto stesso, (le medesime già in attuazione relative a limitazione degli spostamenti, limitazione o sospensione di attività o servizi, adozione misure igieniche). Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

L’applicazione della o delle misure potrà essere adeguata secondo l’andamento epidemiologico del virus, in base a criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio concretamente presente.

Il nuovo Decreto introdurrà anche un inasprimento delle sanzioni prevedendo che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Misure economiche, il D.L. #CuraItalia

Dal punto di vista economico, oltre alle disposizioni inizialmente previste esclusivamente per i primi comuni posti in zona rossa con il D.L. 26 febbraio, il Governo in data 17 marzo 2020 ha adottato il D.L. n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)” meglio conosciuto come Decreto #CuraItalia, (oggetto della circolare di aggiornamento per i Clienti dello Studio n. 5/2020).

Si riportano, quindi, le principali misure adottate.

A) D.L. #CuraItalia: misure di natura fiscale

rinvio delle scadenze per versamenti fiscali e contributivi.  E’ stato disposto un generalizzato mini rinvio delle scadenze dei versamenti fiscali e contributivi dal 16 al 20 marzo, prevedendo al contempo una più ampia proroga fino al 31 maggio 2020 per le imprese dei settori in difficolta, appositamente individuate (relativamente ai versamenti con scadenze compresa tra il 2 marzo e il 30 aprile), e per gli operatori con ricavi inferiori a due milioni nell’anno 2019 (relativamente ai versamenti con scadenza compresa tra l’8 marzo e il 31 marzo); la proroga è estesa fino al 30 giugno per gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive.

rinvio degli adempimenti fiscali – E’ stato previsto a favore di tutti i contribuenti il rinvio al 30 giugno di tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che ricadono dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Restano esclusi dal rinvio le comunicazioni dei dati relativi al 730 precompilato come quelle degli oneri detraibili in scadenza il 31 marzo.

sospensione: – dei termini per le attività degli uffici impositori, (liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso); – dei termini, scadenti nel periodo 8 marzo-31 maggio, di versamento oggetto di cartelle di pagamento e avvisi di riscossione, che saranno tuttavia da effettuarsi in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine della sospensione. Nessun rimborso per le somme già versate.

credito d’imposta, nella misura del 60%, per le somme relative al canone di locazione del mese di marzo per immobili, categoria C1, di soggetti esercenti attività di impresa, esclusi quelli il cui esercizio era consentito dal DPCM dell’11 Marzo, come individuati nell’allegato 1 e 2.

credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, nella misura del 50% della spesa sostenuta e documentata e fino ad un limite massimo di € 20.000

premio per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo nell’anno precedente pari o inferiore a € 40.000 che si rechino presso la sede del lavoro nel mese di marzo. Premio pari a € 100 da rapportarsi ai giorni di lavoro svolti.

incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro e in natura, consistenti in detrazioni sull’imposta lorda pari al 30%, per un importo non superiore a € 30.000 per le persone fisiche e deduzioni per le attività di impresa.

forme di menzione dei contribuenti che non avvalendosi delle sospensioni disposte, effettuino i versamenti sospesi, comunicandolo al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

B) D.L. #CuraItalia: società e assemblea per l’approvazione del bilancio

➣ in deroga alle disposizioni civilistiche, l’assemblea ordinaria nelle Srl (Società a responsabilità limitata) e nelle Spa (Società per azioni) può essere convocata entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;

➣ tutte le società di capitali, anche in deroga alle previsioni statutarie, nell’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria o straordinaria possono prevedere: 1) l’espressione del voto e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; 2) lo svolgimento dell’intera assemblea esclusivamente in teleconferenza, a condizione che i mezzi utilizzati consentano l’identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l’esercizio del voto. Non è necessario che presidente, segretario e notaio, ove previsti, si trovino nello stesso luogo.

➣ alle Srl è consentita l’espressione del voto tramite consultazione scritta o consenso espresso mediante forma scritta, in deroga alle disposizioni civilistiche e statutarie.

C) D.L. #CuraItalia: misure a sostegno del lavoro

possibilità di ricorrere ad ammortizzatori sociali, semplificando l’iter ed ammettendone il ricorso alle “micro” imprese, per un numero complessivo di 9 settimane;

indennità di € 600 per il mese di marzo ai lavoratori autonomi, (artigiani e commercianti), ai professionisti, ai co.co.co (contratti di collaborazione), agli stagionali, agli operai agricoli e per tutti coloro i quali siano iscritti alla Gestione separata Inps. Le modalità di presentazione della domanda di accesso sono in fase di definizione da parte dell’INPS.

Per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.), il Ministero dell’Economia ha annunciato l’emanazione di un provvedimento con la possibile estensione, anche a tali soggetti, delle misure prima richiamate, grazie alla partecipazione delle Casse private.

➣ istituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza” per lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività o rapporto di lavoro. Il fondo sarà utilizzato per riconoscere un’indennità, secondo criteri di priorità e modalità da individuarsi con uno o più decreti del Ministero del Lavoro;

proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020 , NASpI e DIS-COLL;

congedi parentali, in alternativa ad un bonus per l’importo di € 600 per l’acquisto di servizi di baby-sitting;

➣ il rinvio del pagamento dei contributi Inps per il lavoro domestico (le collaboratrici familiari, Colf). Il pagamento dei contributi Inps in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio;

➣ sospensione per 2 mesi degli obblighi derivanti dalla fruizione del reddito di cittadinanza;

➣ sospensione per 2 mesi dall’entrata in vigore del D.L. n.18/2020 delle procedure di impugnazione dei licenziamenti e della possibilità per il datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;

➣ sospensione a decorrere dal 23 febbraio 2020 al 1 giugno 2020 del decorso dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL e dei termini di revisione della rendita su domanda del titolare;

➣ per il terzo settore: deroga al 31 ottobre 2020: – per l’adeguamento degli statuti alle disposizione del Codice de Terzo settore; – approvazione dei propri bilanci, riservato alle Onlus (Art. 10, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460) iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato (L. 11 agosto 1991, n. 266) iscritte nei registri regionali e delle province autonome e le associazioni di promozione sociale (Art. 7 della L. 7 dicembre 2000, n. 383) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale. (si veda la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020: 6 mesi dal 31 gennaio 2020);

D) D.L. #CuraItalia: misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Stop mutui casa, anche autonomi Il provvedimento prevede anche la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa, per un periodo di 9 mesi dal 17 marzo 2020, per chi è in difficoltà, estesa anche agli autonomi e ai liberi professionisti. In questo secondo caso, la sospensione è prevista per le partite Iva che, come conseguenza della crisi, autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è necessaria la presentazione dell’ISEE.

Sospensione rate mutui e altri finanziamenti, compresi i canoni di leasing, per le piccole e medie imprese  Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.

Proroga della data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 fino a quest’ultima data.

Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

L’Impresa può avvalersi delle misure inviando una comunicazione all’Istituto di credito o intermediario finanziario corredata della dichiarazione con la quale autocertifica, in base all’articolo 47 del Dpr 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19. 

E) D.L. #CuraItalia: altre misure

➣ Estensione del termine entro cui disporre la fissazione del Referendum 2020 in materia di riduzione del numero di parlamentari;

➣ rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari a data successiva al 15 aprile 2020. Sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali per il periodo 9 marzo – 15 aprile 2020 e per la notifica del ricorso in primo grado dinanzi alle Commissioni tributarie e il termine ex art. 17 bis 2c. D.lgs 546/1992

➣ rimborso per impossibilità sopravvenuta dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con domanda da presentarsi unitamente al titolo d’acquisto entro 30 giorni dal 17 marzo 2020. Il venditore provvederà entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza ad emettere un voucher di importo pari a quello del titolo;

proroga validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza al 17 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 (ad eccezione che per finalità di espatrio);

fino al 31 luglio 2020, proroga di ulteriori quindici giorni del termine entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.

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Il Ministro dell’Economia ha chiarito che il Decreto Legge #CuraItalia riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di marzo. Rappresenta quindi una prima risposta alla crisi “Coronavirus” sul piano economico; a questo decreto ne seguirà un altro, nel mese di aprile con ulteriori incentivi e misure di ristoro.

Studio commerciale Ricci & Associati
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