29 Gen Dichiarazioni di intento: le novità dal 01.01.2020
La dichiarazione di intento è il documento con il quale l’esportatore attesta al Fisco, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti di legge per essere definito “abituale”, requisito che gli consente di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.
Con la dichiarazione d’intento l’esportatore abituale manifesta altresì al proprio fornitore la volontà di acquisto di beni e servizi senza il pagamento IVA nei limiti di un determinato plafond.
I requisiti per essere definito esportatore abituale
Possono essere definiti esportatori abituali gli operatori economici che nell’anno solare precedente, o negli ultimi 12 mesi, abbiano registrato esportazioni, cessioni intra-comunitarie, o operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume di affari conseguito nello stesso periodo.
Le operazioni che rilevano ai fini della qualificazione del soggetto come esportatore abituale sono le seguenti:
- cessioni all’esportazione ( 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72);
- operazioni assimilate alle esportazioni effettuate nell’esercizio dell’attività d’impresa ( 8-bis co. 1 del DPR 633/72);
- servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali effettuati nell’esercizio dell’attività propria d’impresa ( 9 co. 1 del DPR 633/72);
- operazioni connesse a trattati e accordi internazionali (art. 72 del DPR 633/72);
- operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino ( 71 co. 1 del DPR 633/72);
- cessioni intracomunitarie di beni ( 41 co. 1 e 2 del DL 331/93).
Il plafond IVA
Secondo quanto previsto dell’art. 2 co. 2 della L. 28/97 il cosiddetto “plafond”:
- è unico, a prescindere dalla tipologia di operazioni che concorrono a formarlo;
- si determina in relazione non già alle operazioni effettuate, bensì a quelle registrate ai sensi dell’ 23 del DPR 633/72 per l’anno precedente, facendo riferimento alla data di emissione della fattura.
Il plafond da rispettare si calcola come somma dei corrispettivi relativi alle operazioni internazionali, non imponibili, registrate ai fini IVA:
- nell’anno solare precedente a quello in cui si vogliono effettuare gli acquisti in sospensione d’imposta, se si utilizza il plafond fisso;
- nei 12 mesi precedenti a quello in cui si vogliono fare gli acquisti in sospensione se si utilizza il plafond mobile.
A tal fine, deve farsi riferimento alla data di emissione della fattura ovvero alla data di consegna/spedizione dei beni nell’ipotesi di fatturazione differita.
In questo modo, il plafond “coincide con le risultanze contabili e con i dati evidenziati in sede di dichiarazione annuale IVA (C.M. 10.6.98 n. 145)”.
La scelta di uno dei due metodi di calcolo del plafond è vincolante:
➣ una volta adottato un criterio, non è più possibile modificarlo nel corso dell’anno.
Se l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza IVA per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata, deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA.
Novità 2020
A seguito delle semplificazioni introdotte dal Decreto Crescita, a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali non avranno più l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissione della stessa all’Agenzia delle Entrate.
Il decreto in questione apporta numerose modifiche alle procedure che l’esportatore abituale deve rispettare per poter acquistare senza Iva beni e servizi nei limiti del plafond disponibile.
Occorre ricordare che, fino al 31 Dicembre 2019, l’esportatore ha dovuto porre in essere i seguenti adempimenti:
- inviare telematicamente all’Amministrazione Finanziaria la dichiarazione d’intento (in seguito l’Agenzia delle Entrate rilascia ricevuta con l’indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione trasmessa dall’esportatore abituale);
- inviare copia della stessa al fornitore unitamente alla copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione (obbligo soppresso dal 1° Gennaio 2020);
- annotare in apposito registro la dichiarazione d’intento emessa nei confronti di ciascun fornitore (obbligo soppresso dal 1° Gennaio 2020).
Dal canto suo, il fornitore, una volta ricevuti i predetti documenti, deve:
- eseguire il riscontro telematico (sul sito dell’Agenzia) che confermi l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale;
- numerare le dichiarazioni d’intento ricevute e annotarle in apposito registro.
Con il nuovo provvedimento normativo viene abrogato, dal 1° gennaio 2020, l’obbligo da parte dell’esportatore abituale di consegnare al proprio fornitore sia la dichiarazione d’intento sia la copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione.
Fermo restando l’obbligo di eseguire il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione, risulta del tutto evidente che il fornitore dovrà essere “avvisato” da parte dell’esportatore dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Amministrazione Finanziaria.
Sempre sul fronte delle semplificazioni, si segnala che il Decreto elimina anche i seguenti adempimenti:
- l’annotazione delle dichiarazioni d’intento (sia ricevute che emesse) in apposito registro, nonché l’obbligo di conservarle a norma dell’articolo 39 D.P.R. 633/1972;
- l’esposizione nella dichiarazione annuale IVA dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.
A fronte delle semplificazioni descritte, sempre a partire dal 1° gennaio 2020 è previsto che i fornitori degli esportatori abituali, dopo avere verificato sul sito dell’Agenzia delle Entrate che la dichiarazione d’intento è stata inviata telematicamente all’Amministrazione Finanziaria, indichino sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento (nel caso di importazioni, invece, gli estremi del protocollo dovranno essere indicati dall’importatore).
Il Decreto Crescita interviene anche sul fronte sanzionatorio, prevedendo la sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta in capo al cedente che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA “senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione” della lettera di intento.
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