05 Ago La trasmissione telematica dei corrispettivi: le novità 2019-2020
Dal 1° luglio 2019 alcuni dei soggetti passivi Iva, che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate (in altri termini coloro che certificano le operazioni ai fini Iva mediante emissione di scontrino e/o ricevuta fiscale), sono tenuti in via obbligatoria alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornaliera, avvalendosi di appositi “Registratori Telematici” in sostituzione dei tradizionali registratori di cassa.
La circolare 15/E dell’Agenzia delle Entrate specifica che tali dati possono essere inviati all’Agenzia entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, così come stabilito dal Decreto Crescita, D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Nel caso in cui l’operatore non avesse ancora attivato i “Registratori Telematici”, si può avvalere del nuovo servizio web dell’Agenzia, disponibile nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, che permette l’inserimento manuale dei corrispettivi giornalieri o l’invio di un file xml contenente tali dati.
I soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi
Come già anticipato in premessa, il termine del 1° Luglio 2019 ha sancito l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri non in via generale ma solo con riferimento ad alcuni soggetti, utilizzando quale parametro per l’individuazione degli stessi il volume d’affari.
Infatti, ad oggi, i soggetti obbligati all’invio in forma telematica dei corrispettivi sono solo gli operatori Iva che hanno registrato nel 2018 un volume d’affari complessivo, inteso quale totale dei ricavi dichiarati nel modello IVA 2019, superiore a 400.000 euro.
Per tutti gli altri soggetti passivi Iva con volume d’affari complessivo inferiore a 400.000 euro (a prescindere dalla misura) l’obbligo generale, che segnerà la definitiva scomparsa della tradizionale ricevuta fiscale cartacea, è scattato dal 1° gennaio 2020.
Nel frattempo, per i soggetti obbligati dal 1° Luglio 2019, la trasmissione telematica dei corrispettivi:
- sostituisce gli obblighi di registrazione ai sensi dell’art. 24 c.1 Dpr 633/72 (con la conseguente scomparsa del registro dei corrispettivi cartaceo);
- assolve in modo automatico l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi.
È utile segnalare che rimane l’obbligo:
- di emissione della fattura elettronica dietro richiesta del cliente;
- di consegnare il documento commerciale, ovvero un documento identico agli scontrini non fiscali.
mentre dal 1° Gennaio quanto sopra riguarderà tutti i soggetti passivi Iva interessati dalla modifica.
Esoneri
Nel mese di Maggio il Ministero dell’Economia ha reso noto il testo del provvedimento avente ad oggetto l’individuazione delle ipotesi di esonero dal nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
In particolare, nel citato provvedimento viene stabilito che, in fase di prima applicazione, l’obbligo di invio telematico non opera per le operazioni di cui all’art. 2 del DPR 696/96 (cessioni di tabacchi, giornali quotidiani e periodici, cessioni di taluni prodotti agricoli, ecc.), nonché per le operazioni di cui al DM 13 febbraio 2015 e al DM 27 ottobre 2015, riguardanti, rispettivamente, i servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente, di gestione e rendicontazione del relativo pagamento, e i servizi elettronici, di telecomunicazione e tele radiodiffusione effettuati nei confronti di privati.
Alle suddette categorie di soggetti esclusi dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi giornalieri si aggiunge quella riguardante le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, per le quale la funzione di certificazione fiscale è assolta dai biglietti di trasporto.
Sanzioni
La circolare 15/E dell’Agenzia delle Entrate sottolinea che “gli operatori che non possiedono ancora un registratore telematico possono assolvere all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza incorrere in sanzioni, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”.
☞ Tale orientamento, ai sensi dell’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”), introdotto in sede di conversione dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, è valido solo con riferimento al primo semestre dall’entrata in vigore dell’obbligo di invio telematico dei corrispettivi giornalieri.
Così statuendo il Decreto Crescita ha individuato due spazi di non sanzionabilità, rispettivamente coincidenti con:
- 1° Luglio 2019 – 31 Dicembre 2019: con riferimento ai soggetti per cui l’obbligo è scattato dal 1° Luglio 2019;
- 1° Gennaio 2020 – 30 Giugno 2020: con riferimento ai soggetti per i quali l’obbligo scatterà dal 1° Gennaio 2020.
◆ Stando a quanto detto, un commerciante, soggetto passivo Iva, che effettui operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, che abbia superato nell’anno 2018 la soglia del volume di affari, individuata in 400.000 euro sulla base del modello IVA 2019, sarà già sottoposto all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sin dal 1° Luglio 2019.
Inoltre, per non incorrere in sanzioni, lo stesso potrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di Luglio 2019 entro e non oltre il mese successivo, nel caso di specie il 2 Settembre 2019 (in quanto il 31 Agosto cade di Sabato). E qualora non disponesse ancora di un registratore telematico, per adempiere l’obbligo potrà ricorrere ad uno dei servizi elencati nel prossimo paragrafo.
Lo stesso commerciante, infine, dal 1° Gennaio 2020 (essendo stato obbligato da Luglio 2019), decorso il termine semestrale concesso dal Legislatore per adeguarsi alla normativa, non potrà più godere del periodo di non sanzionabilità e, dunque, dovrà comunicare i corrispettivi giornalieri entro il termine ordinario di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Modalità tecniche di trasmissione telematica dei corrispettivi durante il periodo transitorio
Il 4 Luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento 236086/2019 con il quale ha stabilito le regole tecniche per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri con modalità telematica durante il doppio regime transitorio.
L’Agenzia ha messo a disposizione tre servizi per l’invio telematico dei corrispettivi da parte dei soggetti obbligati che, nei primi sei mesi dall’introduzione dell’obbligo, non possiedano un registratore telematico.
➀ Il primo servizio web, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, consente il caricamento di un file con i dati dei corrispettivi totali di una singola giornata, divisi per aliquota IVA o senza separazione tra imponibile e imposta (regime di ventilazione). In alternativa è possibile l’invio di un file compresso con i dati dei corrispettivi delle singole giornate.
➁ Il secondo servizio, sempre disponibile all’interno del portale Fatture e corrispettivi, permette la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, distinti per aliquota Iva o con l’indicazione del regime di ventilazione.
➂ Infine, la terza soluzione consente la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp.
I dati dei corrispettivi possono essere comunicati, con uno dei tre servizi, direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato.
In quest’ultimo caso, gli intermediari incaricati dell’invio telematico rilasciano al contribuente copia della comunicazione inviata e della ricevuta, che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
È possibile consultare tali modalità tecniche al seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provvedimento+04072019+-+st+corrispettivi+fase+transitoria.
➣ Per ogni dubbio riguardante la novità della trasmissione telematica dei corrispettivi, è possibile contattare per un appuntamento i consulenti dello Studio Commerciale Ricci & Associati al numero 0721-200173 oppure compilare i dati richiesti nella pagina dei contatti cliccando il pulsante “Contattaci”.
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