Fatturazione elettronica: novità e chiarimenti

Fatturazione elettronica: novità e chiarimenti

In questo articolo lo Studio Commerciale Ricci & Associati srl intende approfondire le novità in merito alla fatturazione elettronica.

1) Novità nell’emissione delle fatture elettroniche

 

L’articolo 11 del D.L. n. 119 del  2018, modificando l’articolo 21 del decreto IVA, ha previsto, con effetto dal 1° luglio 2019, dunque per le fatture con periodo di competenza successivo al 30 giugno, che:

  • il documento deve recare anche la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di invio della fattura»;
  • ci sia la possibilità di emettere (da intendersi come “possibilità di inviare”) la fattura «entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione» In sostanza l’Agenzia delle Entrate, anziché predisporre una modifica ai campi della fattura elettronica con l’introduzione di un campo “data operazione” (come era stato previsto e auspicato da tempo), ha deciso che la data operazione diventi la “data fattura”.

➢ Ciò significa che, anche se l’emittente fattura decidesse di inviare la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi  12 giorni previsti dal nuovo articolo 21 del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Sarà poi in sede di effettivo invio allo SdI che per la fattura verrà rilevata dal sistema informatico dell’Agenzia una seconda data, che sarà quella di “emissione”.

Tale data non entrerà a far parte del documento fattura ma sarà un’informazione a corredo dell’avvenuto invio o ricezione della fattura.

Facendo un esempio concreto di quanto appena detto, a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:

  • generata e inviata allo SdI il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
  • generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi (in ipotesi il 10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
  • generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni (o in due differenti giorni) intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).

Nel contempo va precisato che i nuovi termini previsti ordinariamente per l’emissione della fattura non hanno creato una nuova od alternativa modalità di emissione differita dei documenti, restando vigenti, anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute nelle successive lettere, da  a) a d), dell’articolo 21, comma 4, del Decreto IVA.

☞ Ciò significa non solo che le ipotesi ed i termini ivi individuati per l’emissione delle fatture “differite” restano inalterati, ma che, laddove la norma già contempli l’obbligo di un solo riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione  sarà possibile indicare una sola data, ossia quella dell’ultima operazione.

Volendo esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si potrà generare ed inviare la fattura allo SdI entro il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).

Si consiglia, quindi, nel caso delle imminenti fatture “differite” con competenza giugno, di generarle con data fattura non superiore al 30/6/19.

 

 Data OperazioneData FatturaTermine ultimo di invio fattura allo SdI
Fattura “Immediata”28/928/910/10
Fattura “Differita”2/9- 10/9 – 28/9 (date d.d.t.)28/9 (data ultima operazione)15/10

 

 

In conclusione di quanto sopra esposto, è ragionevole presupporre  che a breve i diversi software dedicati alla creazione delle fatture elettroniche, nonché quelli di contabilizzazione, riceveranno degli aggiornamenti per poter permettere, agevolmente, l’emissione di fatture con numero progressivo che prevedano date anche antecedenti a quelle della fattura con numero progressivo precedente a quella che si sta compilando.

N.B.: quanto sopra esposto è quanto riferito dalla recente Circolare dell’Agenzia Entrate n.14/E del 17/06/19 e dal “Decreto Crescita” convertito in Legge in data 28 Giugno 2019 (Legge di conversione n. 58) che ha modificato il termine di invio al SdI portandolo da 10 a giorni 12.

2) Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

 

Non si rilevano modifiche rispetto alle precedenti disposizioni in materia di inclusione e di esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica, nonché alle casistiche cui si applica la normativa.

3) Annotazione delle fatture emesse

Per quanto riguarda l’annotazione delle fatture emesse si rileva che:

«Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese».

 

4) Sanzioni

 

Per i soggetti che liquidano l’imposta su base mensile, in caso di emissione tardiva di fatture, il termine per usufruire della riduzione della sanzione è stato esteso al 30/09.

Scadenza TrimestraliScadenza Mensili
Senza sanzioni qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro i termini della liquidazione periodica dell’IVAInvio entro il 15/08 (Fatture datate entro il 30/06)Invio entro il 15/07 (Fatture datate entro il 30/06)
Sanzioni ridotte al 20% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivoInvio fino al 16/11 (Fatture datate entro il 30/06)Invio fino al 16/11 (Fatture datate entro il 30/09

 

 

5) Casi di autofattura

L’autofattura è prevista in formato elettronico obbligatoriamente solo nei seguenti casi :

◆ l’emittente non è il cedente prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta (es. acquisti da produttori agricoli, ex art.34 c.6; compensi corrisposti agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti l’attività di trasporto; autofattura denuncia; per soggetti non residenti o non stabiliti, gli acquisti da soggetti extra UE);
◆ quando il cedente/prestatore e cessionario committente coincidono nel medesimo soggetto o l’operazione è a titolo gratuito (es. autoconsumo; cessioni gratuite di beni).

Nei casi invece di inversione contabile (“reverse charge”) il cedente prestatore documenta l’operazione con l’emissione di un documento senza addebito dell’IVA, che è integrato dal cessionario committente, il quale provvede all’assolvimento dell’imposta (artt.17-74 DPR IVA e art.46 D.L. 331/93).

Per tale caso si ha la facoltà, e non l’obbligo, di emettere l’autofattura elettronica, fermo restando che se non viene prodotto il documento elettronico deve essere creato o comunque prodotto il documento cartaceo.

 

6) Compilazione dei documenti

 

Si elencano di seguito alcuni chiarimenti sulla compilazione dei documenti in casi particolari:

Tipo documentoCedente / PrestatoreSoggetto EmittenteCessionario / Committente
Acquisti in “reverse charge” interno“TD01”Cessionario / CommittenteCessionario / Committente
Autofatture omaggi o autoconsumo“TD01”Cedente/PrestatoreCedente/Prestatore
Autofattura “spia”“TD20”Cedente/Prestatore“CC”Cessionario / Committente
Autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello StatoIdentificativo Paese estero + Identificativo fiscale“CC”Cessionario / Committente

 

 

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