03 Dic Le novità contenute nel Decreto fiscale 2018
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, il D.L. 119/2018 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, cioè il cosiddetto decreto fiscale 2018.
Ai sensi dell’articolo 27, le norme contenute nel decreto, salvo decorrenze diverse espressamente previste, entrano in vigore a partire dal 24 ottobre, giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Di seguito si elencano le principali novità contenute nel decreto fiscale:
1) Definizione agevolata dei Processi Verbali di Constatazione (PVC)
È concessa al contribuente la possibilità di definire il contenuto integrale dei pvc, pagando soltanto gli importi dovuti a titolo di imposta.
Possono essere in tal modo regolarizzate le violazioni contestate in materia di imposte sui redditi, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie e Ivafe.
Possono essere oggetto di definizione i pvc consegnati entro il 24 ottobre 2018 per i quali, alla stessa data, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.
La dichiarazione per regolarizzare le violazioni deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 (le modalità saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate).
Le maggiori imposte autoliquidate, senza alcuna sanzione, devono essere versate entro il 31 maggio 2019 (è ammesso il pagamento rateale, sebbene sia esclusa la compensazione).
2) Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero possono essere definiti con il pagamento degli importi dovuti a titolo di imposta, senza alcun pagamento di sanzioni, interessi e accessori.
Possono essere altresì oggetto di definizione agevolata:
- le somme contenute negli inviti al contraddittorio notificati entro il 24 ottobre 2018;
- gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018.
Sono definibili gli atti notificati entro il 24 ottobre 2018.
Alla stessa data gli atti devono essere non impugnati, sebbene ancora impugnabili.
Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (23 novembre 2018), oppure, se più ampio, entro il termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso che residua dopo l’entrata in vigore del decreto.
È ammesso il pagamento rateale (massimo 20 rate trimestrali), sebbene sia esclusa la compensazione.
3) Rottamazione-ter
I debiti affidati agli agenti della riscossione possono essere estinti con il solo pagamento degli importi dovuti a titolo di capitale, interessi, aggi e rimborsi delle spese esecutive.
Possono essere oggetto di rottamazione i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Le domande devono essere presentate dai contribuenti entro il 30 aprile 2019.
Entro il 30 giugno 2019 l’agente della riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute e le scadenze delle rate richieste.
Gli importi devono essere versati entro il 31 luglio 2019 o in 10 rate semestrali, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2019.
In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al tasso del 2%.
4) Stralcio delle mini-cartelle
I debiti di importo fino a 1.000 euro sono automaticamente annullati.
Le somme versate in passato restano definitivamente acquisite; quelle versate, invece, dal 24 ottobre 2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti inclusi nella definizione agevolata.
Lo stralcio è previsto per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
5) Definizione delle liti pendenti
L’ultima novità rilevante contenuta nel decreto fiscale riguarda la definizione delle controversie ancora pendenti.
Le controversie tributarie possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, con stralcio, quindi, degli importi dovuti a titolo di interessi ed eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
In caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate:
- in primo grado è richiesto il pagamento della metà del valore della controversia;
- di secondo grado, l’importo è ulteriormente ridotto ed è pari a 1/5 del valore della controversia.
Se gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento in massimo 20 rate trimestrali.
È tuttavia esclusa la compensazione.
Possono essere definite con la richiamata procedura le controversie con riferimento alle quali il ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018.
Ai fini dell’individuazione degli importi dovuti rilevano le sentenze depositate al 24 ottobre 2018.
La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 maggio 2019.
Il diniego alla definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020.
Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.