15 Ott Stipendi in contanti: stop dal 1°Luglio 2018
La Legge di Bilancio 2018 ha previsto, a tutela dei lavoratori, che a decorrere dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti non possono più corrispondere stipendi in contanti direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
I RAPPORTI DI LAVORO COINVOLTI DALL’OBBLIGO
I rapporti di lavoro nei quali non possono essere corrisposti stipendi in contanti sono i seguenti:
- rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 cod. civ., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto: apprendistato, lavoro a chiamata, a tempo determinato, full time, part time, ecc., sono tutti ricompresi nel divieto;
- rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Nell’ambito del divieto vanno considerati anche i compensi corrisposti agli amministratori quando assimilati, ai fini fiscali, al compenso da lavoro dipendente, ovvero certificati da una busta paga;
- contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della 142/2001.
GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO ACCETTATI
Dal 1° luglio 2018, pertanto, il pagamento degli stipendi dovrà obbligatoriamente avvenire con i seguenti strumenti di pagamento:
- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Anche gli acconti di stipendio, seppure di modesta entità, devono sottostare alla nuova normativa.
I RAPPORTI DI LAVORO ESCLUSI
Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo:
- i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001;
- i rapporti rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici.
- Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dalla norma, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale.
LE SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO CHE CORRISPONDONO STIPENDI IN CONTANTI
Per quanto riguarda le sanzioni, al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento delle retribuzioni con gli strumenti previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. Si precisa, sul punto, che la firma della busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
L’Ispettorato del lavoro ha inoltre chiarito (nota prot. 4538/2018) che, in considerazione del tenore letterale e della ratio della norma, si deve ritenere che “la violazione in oggetto risulti integrata:a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
b) nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso.
Del resto, la finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione dell’ultimo periodo del comma 912 a mente del quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine”.
NOVITÀ OTTOBRE 2018: ULTERIORI CHIARIMENTI SUL DIVIETO DI CORRISPONDERE STIPENDI IN CONTANTI
In data 10 settembre 2018 l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è intervenuto con ulteriori chiarimenti riguardanti le effettive modalità di pagamento consentite.
Di seguito riepiloghiamo brevemente le indicazioni fornite nell’ambito di tale disciplina.
Modalità di pagamento
Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 910, L. 205/2017, i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
L’INL ammette l’ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni. - emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
In questo caso l’INL ammette anche il vaglia postale purché vi sia l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità).
Inoltre devono essere esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione qualia. l’indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore beneficiario;
b. la data e l’importo dell’operazione;
c. il mese di riferimento della retribuzione.
Indennità e rimborsi
Il divieto di pagamento in contanti riguarda, in via generale, ciascun elemento della retribuzione e ogni anticipo della stessa.
In tema di indennità e rimborsi (componenti spesso erogati a dipendenti e collaboratori) l’INL precisa che l’obbligo di pagamento tracciato si riferisce solo alle somme erogate a titolo di retribuzione.
Pertanto l’utilizzo di detti strumenti non è obbligatorio per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (ad esempio anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.
Tali somme sono infatti erogate esclusivamente a titolo di rimborso (chiaramente documentato) e hanno natura solo restitutoria.
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