09 Ago Le agevolazioni per gli autotrasportatori: le deduzioni che ti spettano
Anche per il periodo d’imposta 2017 in sede di redazione del modello REDDITI 2018 saranno applicabili le agevolazioni per gli autotrasportatori specifiche, rese note dal Ministero dell’economia e delle finanze con il Comunicato stampa n. 112 del 16 luglio 2018.
Si tratta in particolare:
1. del recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
2. della deduzione forfetaria di spese non documentate;
3. della deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t.
Agevolazione 1 : recupero del contributo al SSN
L’articolo 1, comma 103, L. 266/2005 ha stabilito il recupero in compensazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Il credito potrà essere utilizzato nel modello F24 per compensare le altre imposte da versare.
–> Il codice tributo da utilizzare è il 6793, anno di riferimento 2018.
Anche per il 2017 l’importo massimo compensabile è pari al premio versato con un massimo di 300 euro per veicolo.
Esso va riportato in apposita sezione del quadro RU del modello Redditi per il 2017 (REDDITI 2018).
Agevolazione 2: deduzione forfetaria di spese non documentate
Ai sensi dell’art. 66, comma 5 del Tuir, per il trasporto di merci effettuato per conto terzi dallo stesso imprenditore o dai singoli soci di società di persone, è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate.
Possono applicare tale deduzione le sole imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria per opzione.
–> Pertanto la deduzione non è usufruibile dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo.
Tali agevolazioni sono state nel tempo sensibilmente ridotte, l’Agenzia delle entrate ha confermato con il comunicato stampa citato che per il 2017 esse ammontano a:
– 13,30 euro per i trasporti all’interno del comune in cui ha sede l’impresa;
– 38 euro per i trasporti oltre il comune ove ha sede l’impresa.
Le agevolazioni per gli autotrasportatori spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi…
… quindi se l’imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all’interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti).
Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri G o F del modello REDDITI (a seconda che l’impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria).
A tal fine l’autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l’indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.
Agevolazione 3: deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t
Il citato comma 5, articolo 66, Tuir prevede anche una ulteriore agevolazione, pari a 154,94 euro, per gli autotrasportatori in contabilità semplificata con riferimento a ogni motoveicolo e autoveicolo posseduto a qualsiasi titolo (anche leasing) e utilizzato nell’attività d’impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.
Tale deduzione, che in caso di cessione del veicolo cui si riferisce va ragguagliata ad anno, è cumulabile con la precedente deduzione forfetaria per spese non documentate e va riportata nel quadro G del modello REDDITI.