IRAP per le piccole imprese: hai il diritto di ottenere il rimborso?

IRAP per le piccole imprese: hai il diritto di ottenere il rimborso?

L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è dovuta nelle situazioni in cui si ravvisi l’esistenza di autonoma organizzazione (in tutti gli altri casi l’imposta non è dovuta ed hai diritto ad ottenere il rimborso IRAP).

Secondo la Suprema Corte l’attività autonomamente organizzata si palesa tutte le volte in cui il contribuente eserciti l’attività di lavoro autonomo:

  1. sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  2. impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione;
  3. si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

 

RIMBORSO IRAP: PREMESSA

Secondo la giurisprudenza di legittimità persino l’impiego stabile di un collaboratore con mansioni prettamente esecutive non delinea, di per sé, un’autonoma organizzazione.

Il rimborso IRAP segue l’iter definito dall’art. 38 del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602, secondo cui:

“Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento”

Quindi, il contribuente che ritenga di aver impropriamente versato l’IRAP, entro 48 mesi dal pagamento può formulare istanza di rimborso IRAP direttamente all’Agenzia delle entrate territorialmente competente.

A seguito della presentazione dell’istanza di rimborso IRAP da parte del contribuente, potranno verificarsi due situazioni:

 

1) l’intendente di finanza, sentito l’ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento;

2) l’Agenzia delle entrate rifiuta il pagamento del rimborso, manifestando il rifiuto secondo queste modalità:

  • mediante atto notificato, in tal caso l’istante dovrà procedere a impugnare l’atto di diniego entro 60 gg dall’avvenuta notifica;
  • mediante silenzio rifiuto; in tal caso trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza (termine di durata massima della mediazione) l’istante, entro 10 anni, potrà ripresentare la domanda di rimborso IRAP, ma questa volta nella forma di ricorso o di reclamo (art. 17-bis del D.lgs. 546/1992) qualora il valore della controversia sia inferiore a Euro 20.000,00.
    Quest’ultimo limite è stato esteso a Euro 50.000,00 con riferimento agli atti impugnabili notificati a decorrere dal primo gennaio 2018 (art. 10, comma 2, D.L. n. 50/2017).

La mancata presentazione dell’istanza rende il ricorso inammissibile.

 

Rimborso IRAP: il caso

Nella fattispecie affrontata, un agente di commercio che ha sempre pagato l’IRAP presenta all’Agenzia delle Entrate l’istanza di rimborso IRAP per quattro anni di imposta.

Nell’istanza di rimborso egli mostra la mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione oggetto dell’imposta.

Trascorsi 90 giorni dall’istanza, l’Agenzia non risponde al contribuente palesandosi il silenzio-rifiuto e quindi il rigetto della domanda.

Il cliente richiede al nostro studio di presentare istanza di reclamo/mediazione alla commissione tributaria provinciale in quanto il valore totale della controversia è inferiore a euro 20.000.

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ISTANZA DI RIMBORSO IRAP

Si illustra l’istanza di rimborso IRAP inviata dall’agente di commercio:

PREMESSO

1) che in data 30.11.2012 provvedeva al versamento, a titolo di secondo acconto IRAP per l’anno 2012 della somma di euro X;

2) che in data 08.07.2013 provvedeva al versamento, a titolo di saldo IRAP per l’anno 2012, della somma di euro X, per un totale 2012 di euro X

3) che in data 08.07.2013 provvedeva al versamento, a titolo di primo acconto IRAP per l’anno 2013, della somma di euro X;

4) che in data 02.12.2013 provvedeva al versamento, a titolo di secondo acconto IRAP per l’anno 2013, della somma di euro X;

5) che in data 16.06.2014 provvedeva al versamento, a titolo di saldo IRAP per l’anno 2013, della somma di euro X, per un totale relativo all’anno 2013 di euro X;

6) che in data 16.06.2014 provvedeva al versamento, a titolo di primo acconto IRAP per l’anno 2014, della somma di euro X;

7) che in data 01.12.2014 provvedeva al versamento, a titolo di secondo acconto IRAP per l’anno 2014, della somma di euro X;

8) che in data 03.07.2015 provvedeva all’utilizzo in compensazione a titolo di credito IRAP 2014 la somma di euro X, per un saldo netto totale versato quindi per anno 2014 di euro X;

9) che in data 03.07.2015 provvedeva al versamento, a titolo di primo acconto IRAP per l’anno 2015, della somma di euro X;

10) che in data 30.11.2015 provvedeva al versamento, a titolo di secondo acconto IRAP per l’anno 2015, della somma di euro X;

11) che in data 06.07.2016 provvedeva all’utilizzo in compensazione del credito IRAP anno 2015, della somma di euro X, per un saldo netto totale versati quindi per l’anno 2015 di euro X;

CONSIDERATO che

  1. l’art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 stabilisce il presupposto dell’imposta in esame nell’ “esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi“;

  2. la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, ha affermato che il presupposto dell’IRAP non sussiste “nel caso di una attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione“;

  3. il sottoscritto svolge la propria attività di agente di commercio con esclusivo apporto di lavoro personale, non avendo personale dipendente, né altri professionisti, né semplici collaboratori esterni;

  4. utilizza una modesta quantità di beni strumentali costituita dall’autovettura e macchine elettroniche d’ufficio;

  5. non risulta quindi in alcun modo configurabile un’attività organizzata che sia autonoma e indipendente rispetto all’operato del sottoscritto;

  6. emerge in modo evidente la mancanza in capo al sottoscritto della soggettività passiva ai fini IRAP;

  7. diverse pronunce di Commissioni Tributarie hanno riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP a situazioni simili a quelle del sottoscritto, affermando la mancanza di presupposti impositivi IRAP.
    Sulla questione si cita la sentenza 17/2008 della CTR di Bologna proprio in relazione al caso un agente di commercio, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9155 del 06 maggio 2016;

  8. la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016, ha ribadito con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

  • sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  • impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria, ovvero meramente esecutive”.

Tanto premesso e considerato

SI CHIEDE

che codesto Ufficio voglia disporre il rimborso delle somme indicate in premessa versate a titolo di IRAP per il periodo 2012, 2013, 2014, 2015, per complessive euro X oltre agli interessi di legge.

 

EFFETTI DELL’ISTANZA DI RIMBORSO IRAP

Come riportato nel precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate non esprime un giudizio su detta istanza entro i 90 giorni, palesandosi il cosiddetto silenzio-rifiuto.

ISTANZA DI RECLAMO/MEDIAZIONE IRAP

  • Lo studio Ricci presenta per conto del cliente istanza di reclamo IRAP con mediazione su detto silenzio-rifiuto.
  • Il reclamo è stato notificato all’Ufficio che ha emesso l’atto entro i 60 giorni successivi alla data del palesato silenzio-rifiuto.
  • Nei 90 giorni successivi alla data di notifica si è aperta la fase di mediazione atta a prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice.
    L’istruttoria relativa a tale procedimento è attribuita ad apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti impugnabili.
    Tali strutture sono gli uffici legali istituiti presso ciascuna Direzione regionale o provinciale e il Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate.
    Per gli uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia il riferimento è costituito da apposite strutture di staff, alle dirette dipendenze del direttore.
    L’ufficio, all’esito dell’istruttoria, può accogliere, anche parzialmente, o rigettare il reclamo ovvero può formulare una proposta di mediazione.

Spirato il termine dei 90 giorni senza aver ottenuto risposta dall’Agenzia delle Entrate è stato depositato il reclamo, che in questa sede produce gli effetti del ricorso, alla Commissione Tributaria Provinciale competente.

Sulla base delle motivazioni sovraesposte la Commissione ha confermato che l’agente di commercio è privo di autonoma organizzazione.

Pertanto non si possono applicare i presupposti dell’IRAP.

RISULTATO DELL’ISTANZA DI RECLAMO/MEDIAZIONE IRAP

Dopo poco più di un mese l’Agenzia delle Entrate accoglie l’istanza di reclamo/mediazione confermando che:

si evince che il cliente non rientra nell’alveo dei soggetti non tenuti al pagamento dell’imposta sulle attività produttive, difettando il requisito dell’autonoma organizzazione”.

Pertanto l’Agenzia ha provveduto al rimborso delle somme versate per il periodo di imposta 2012-2015 di euro X.

 

CONCLUSIONI

In conclusione se sei un agente di commercio o una piccola impresa priva di autonoma organizzazione, non sarai assoggettato ad IRAP e potrai richiedere a rimborso l’eventuale imposta versata e non dovuta.

Per ottenere maggiori informazioni si consiglia di chiamare direttamente lo studio commerciale al numero 0721200173.  Risponderà un professionista incaricato a valutare il tuo caso ed eventualmente affiancarti nella redazione della domanda di rimborso IRAP e dell’eventuale istanza di reclamo o il ricorso presso la commissione tributaria.

Studio commerciale Ricci & Associati
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info@studioricciroberto.it


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